Art. 82

In vigore dal 24 set 2004
In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dall'allegato VI.
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Art. 82 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo