Art. 87

In vigore dal 24 set 2004
1.   Il tasso per il calcolo degli interessi composti corrisponde al tasso effettivo di cui ai paragrafi 2 e 3 ed è riveduto, se necessario, al momento delle valutazioni attuariali quinquennali. 2.   I tassi d'interesse da prendere in considerazione per i calcoli attuariali sono basati sui tassi d'interesse medi osservati in relazione al debito pubblico a lungo termine degli Stati membri, pubblicati dalla Commissione delle Comunità europee. Un indice adeguato dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare il tasso di interesse corrispondente, al netto dell'inflazione, necessario ai fini dei calcoli attuariali. 3.   Il tasso effettivo annuo da prendere in considerazione per i calcoli attuariali è la media dei tassi reali medi dei 12 anni precedenti l'anno in corso. Sezione D Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni
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Art. 87 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo