Art. 87
In vigore dal 24 set 2004
1. Il tasso per il calcolo degli interessi composti corrisponde al tasso effettivo di cui ai paragrafi 2 e 3 ed è riveduto, se necessario, al momento delle valutazioni attuariali quinquennali.
2. I tassi d'interesse da prendere in considerazione per i calcoli attuariali sono basati sui tassi d'interesse medi osservati in relazione al debito pubblico a lungo termine degli Stati membri, pubblicati dalla Commissione delle Comunità europee. Un indice adeguato dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare il tasso di interesse corrispondente, al netto dell'inflazione, necessario ai fini dei calcoli attuariali.
3. Il tasso effettivo annuo da prendere in considerazione per i calcoli attuariali è la media dei tassi reali medi dei 12 anni precedenti l'anno in corso.
Sezione D
Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni
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