Art. 25

1.   Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:

In vigore dal 13 set 2004
a) l'esattezza dell'imputazione in bilancio; b) la disponibilità degli stanziamenti; c) la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, della presente decisione e della legislazione in vigore; d) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. 2.   Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico, l'ordinatore verifica quanto segue: a) la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio; b) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, della presente decisione e della legislazione in vigore; c) il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Sezione 2 Liquidazione delle spese
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:658:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
1.   Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue: (Art. 25 Decisione (UE) 2004/658) — Testo vigente | Portale Normativo