Art. 27

In vigore dal 13 set 2004
L'ordinazione delle spese è l'atto con il quale l'ordinatore competente, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento, l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la liquidazione. Sezione 4 Pagamento delle spese
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Art. 27 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo