Art. 22

In vigore dal 13 set 2004
1.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento. 2.   L'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'Agenzia o dalle autorità da questa delegate. Sezione 1 Impegno delle spese
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Art. 22 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo