Art. 18
1. L'accertamento di un credito è l'atto con cui l'ordinatore delegato o sottodelegato:
In vigore dal 13 set 2004
a)
verifica l'esistenza del debito;
b)
determina o verifica l'esistenza e l'importo del debito;
c)
verifica l'esigibilità del debito.
2. Le entrate dell'Agenzia e ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore competente.
3. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.
Sezione 4
Emissione degli ordini di riscossione
Storico versioni
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