Art. 18 · 1.   L'accertamento di un credito è l'atto con cui l'ordinatore delegato o sottodelegato:

Art. 18

1.   L'accertamento di un credito è l'atto con cui l'ordinatore delegato o sottodelegato:

In vigore dal 13 set 2004
a) verifica l'esistenza del debito; b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del debito; c) verifica l'esigibilità del debito. 2.   Le entrate dell'Agenzia e ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore competente. 3.   Gli importi indebitamente pagati sono recuperati. Sezione 4 Emissione degli ordini di riscossione
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