Art. 13

In vigore dal 13 set 2004
1.   L'ordinatore può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi alle presenti disposizioni finanziarie. Ciò vale anche quando, per colpa personale grave, trascura di compilare un atto che dia luogo a un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di ordini di riscossione, o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di ordini di pagamento, impegnando in tal modo la responsabilità civile dell'Agenzia nei confronti di terzi. 2.   Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità. 3.   In caso di sottodelegazione, all'interno dei suoi servizi, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo interno istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato. 4.   Per accertare l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze, l'Agenzia istituisce un'istanza specializzata in tale materia, indipendente sul piano funzionale. Sulla base del parere di quest'istanza, l'Agenzia decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e all'ordinatore delegato se questi non è in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni. Sezione 3 Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi
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