Art. 12
In vigore dal 13 set 2004
1. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delegazione o la sottodelegazione conferita agli ordinatori delegati o sottodelegati.
2. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che lo ha nominato può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni.
3. Fatte salve eventuali misure disciplinari, l'autorità che li ha nominati può sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, gli amministratori degli anticipi dalle loro funzioni.
4. Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti di cui al presente articolo, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri.
5. Ogni ordinatore, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possono ledere gli interessi dell'Agenzia, saranno adite le autorità e le istanze designate dalla legislazione vigente.
Sezione 2
Disposizioni relative agli ordinatori delegati o sottodelegati
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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