Art. 7

I sistemi e le procedure di gestione e di controllo interno sono destinati a permettere quanto segue:

In vigore dal 13 set 2004
a) la realizzazione degli obiettivi delle politiche, dei programmi e delle azioni dell'Agenzia secondo il principio della sana gestione finanziaria; b) il rispetto delle regole del diritto dell'UE e delle norme minime di controllo stabilite dall'Agenzia; c) la preservazione degli attivi dell'Agenzia e dell'informazione; d) la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, errori e frodi; e) l'identificazione e la prevenzione dei rischi di gestione; f) la produzione affidabile dell'informazione finanziaria e di gestione; g) la conservazione dei documenti giustificativi inerenti e conseguenti all'esecuzione di bilancio ed agli atti d'esecuzione del bilancio; h) la conservazione dei documenti relativi alle garanzie preliminari richieste a favore dell'Agenzia e l'elaborazione di uno scadenzario che permetta adeguato seguito alle suddette garanzie. Sezione 5 Il contabile
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I sistemi e le procedure di gestione e di controllo interno sono destinati a permettere quanto segue: (Art. 7 Decisione (UE) 2004/658) — Testo vigente | Portale Normativo