Art. 7
I sistemi e le procedure di gestione e di controllo interno sono destinati a permettere quanto segue:
In vigore dal 13 set 2004
a)
la realizzazione degli obiettivi delle politiche, dei programmi e delle azioni dell'Agenzia secondo il principio della sana gestione finanziaria;
b)
il rispetto delle regole del diritto dell'UE e delle norme minime di controllo stabilite dall'Agenzia;
c)
la preservazione degli attivi dell'Agenzia e dell'informazione;
d)
la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, errori e frodi;
e)
l'identificazione e la prevenzione dei rischi di gestione;
f)
la produzione affidabile dell'informazione finanziaria e di gestione;
g)
la conservazione dei documenti giustificativi inerenti e conseguenti all'esecuzione di bilancio ed agli atti d'esecuzione del bilancio;
h)
la conservazione dei documenti relativi alle garanzie preliminari richieste a favore dell'Agenzia e l'elaborazione di uno scadenzario che permetta adeguato seguito alle suddette garanzie.
Sezione 5
Il contabile
Storico versioni
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