Art. 2

In vigore dal 13 set 2004
1.   Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati. 2.   Tuttavia, per gli stanziamenti d'impegno non ancora impegnati alla chiusura dell'esercizio, il riporto può riguardare: a) gli importi corrispondenti agli stanziamenti d'impegno per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie all'atto d'impegno è completata al 31 dicembre; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo; b) gli importi che risultano necessari quando un programma o un progetto è stato elaborato nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio e l'Agenzia non ha potuto impegnare entro il 31 dicembre gli stanziamenti previsti a tale scopo. 3.   Per gli stanziamenti di pagamento, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. L'Agenzia impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti. 4.   Gli stanziamenti iscritti in riserva e gli stanziamenti relativi alle spese di personale non possono essere oggetto di riporto. 5.   Le entrate con destinazione specifica non utilizzate e gli stanziamenti disponibili il 31 dicembre derivanti dalle entrate con destinazione specifica di cui all' dell'azione comune 2004/551/PESC sono oggetto di un riporto di diritto e possono essere utilizzati solo a condizione di conservare la loro destinazione specifica. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria. 6.   Il direttore esecutivo sottopone proposte di riporti al comitato direttivo entro il 15 febbraio. Il comitato direttivo adotta una decisione entro il 15 marzo. TITOLO II ESECUZIONE DEL BILANCIO GENERALE CAPO 1 Agenti finanziari Sezione 1 Principio della separazione delle funzioni
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