Art. 3

In vigore dal 13 set 2004
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT (1)  GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17. (2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. ALLEGATO DISPOSIZIONI FINANZIARIE APPLICABILI AL BILANCIO GENERALE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA («AGENZIA») TITOLO I ANNUALITÀ
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Art. 3 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo