Art. 5
In vigore dal 13 set 2004
1. L'ordinatore è incaricato di eseguire le entrate e le spese secondo i principi di una sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.
2. Per eseguire le spese, l'ordinatore delegato o sottodelegato procede agli impegni di bilancio e agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione degli stanziamenti.
3. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.
4. L'ordinatore delegato pone in atto, conformemente alle norme minime stabilite dall'Agenzia e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione ed alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure interni di gestione e di controllo adeguati all'esecuzione dei suoi compiti, comprese eventuali verifiche ex post. Prima che un'operazione sia autorizzata, i suoi aspetti operativi e finanziari sono verificati da agenti diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. La verifica ex ante ed ex post e l'avvio di un'operazione sono funzioni separate.
5. Tutti gli agenti incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie devono disporre delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano un codice deontologico deciso dall'Agenzia.
6. Gli agenti partecipanti alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni, che ritengono irregolare o contraria ai principi di una sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche cui sono vincolati una decisione la cui applicazione o accettazione sia stata loro imposta da un superiore, ne informano per iscritto l'ordinatore delegato e, in caso d'inerzia dello stesso, l'istanza di cui all', paragrafo 4. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Agenzia, l'ordinatore informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore.
7. L'ordinatore rende conto al comitato direttivo dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata delle informazioni finanziarie e di gestione. La relazione illustra i risultati delle operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e il funzionamento del sistema di controllo interno. Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione individuati.
Sezione 3
Separazione delle funzioni di avvio e di verifica di un'operazione
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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