Art. 6

In vigore dal 13 set 2004
1.   Per avvio di un'operazione si intende il complesso delle operazioni che sono di regola effettuate dagli agenti di cui all', paragrafi 4 e 5, in preparazione dell'adozione degli atti d'esecuzione del bilancio da parte dei competenti ordinatori delegati o sottodelegati. 2.   Per verifica ex ante di un'operazione si intendono tutti i controlli ex ante realizzati dal competente ordinatore delegato o sottodelegato per verificarne gli aspetti operativi e finanziari. 3.   Ogni operazione è oggetto almeno di una verifica ex ante. La verifica ha lo scopo di constatare in particolare quanto segue: a) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle norme pertinenti, in particolare del bilancio e delle normative pertinenti, nonché di qualsiasi atto, emanato in applicazione dei trattati, della legislazione in vigore e, se del caso, delle condizioni contrattuali; b) l'applicazione del principio della sana gestione finanziaria. 4.   Le verifiche ex post su documenti e, se necessario, sul posto sono volte ad accertare la corretta esecuzione delle operazioni finanziate dal bilancio e, in particolare, il rispetto dei criteri di cui al paragrafo 3. Queste verifiche possono essere organizzate per sondaggio in base ad un'analisi dei rischi. 5.   I funzionari o altri agenti incaricati delle verifiche di cui ai paragrafi 2 e 4 sono distinti da quelli che eseguono i compiti di avvio di cui al paragrafo 1 e non sono a questi subordinati. Sezione 4 Procedura di gestione e di controllo interno
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Art. 6 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo