Art. 15

In vigore dal 13 set 2004
L'amministratore degli anticipi può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti: a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia; b) impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti; c) pagamenti a soggetti non aventi diritto; d) mancato incasso di entrate dovute. CAPO 3 Operazioni di entrata Sezione 1 Disponibilità delle entrate dell'Agenzia
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