Art. 15
In vigore dal 13 set 2004
L'amministratore degli anticipi può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:
a)
perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;
b)
impossibilità di giustificare con documenti regolari i pagamenti eseguiti;
c)
pagamenti a soggetti non aventi diritto;
d)
mancato incasso di entrate dovute.
CAPO 3
Operazioni di entrata
Sezione 1
Disponibilità delle entrate dell'Agenzia
Storico versioni
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