Art. 14

In vigore dal 13 set 2004
Il contabile può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti: a) perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia; b) indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali; c) recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento; d) mancato incasso di entrate dovute.
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Art. 14 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo