Art. 14
In vigore dal 13 set 2004
Il contabile può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'Agenzia per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Esso risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:
a)
perdita o deterioramento di fondi, valori e documenti che ha in custodia;
b)
indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;
c)
recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
d)
mancato incasso di entrate dovute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:658:oj#art-14