Art. 21

In vigore dal 13 set 2004
1.   I crediti non restituiti alla data di scadenza producono interessi ai sensi dei paragrafi 2 e 3. 2.   Il tasso d'interesse per i crediti non restituiti alla data di scadenza è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, aumentato come segue: a) sette punti percentuali quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto pubblico di forniture e di servizi; b) tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi. 3.   L'importo degli interessi è calcolato a decorrere dal giorno di calendario successivo alla data di scadenza, figurante nella nota di addebito, fino al giorno di calendario della restituzione integrale del debito. 4.   Ogni pagamento parziale viene imputato in primo luogo agli interessi di mora, determinati ai sensi dei paragrafi 2 e 3. 5.   Nel caso delle ammende, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione di un pagamento provvisorio, il tasso d'interesse da applicare a decorrere dalla data di scadenza è il tasso di cui al paragrafo 2, aumentato soltanto di un punto e mezzo percentuale. CAPO 4 Operazioni di spesa
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Art. 21 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo