Art. 26
La liquidazione di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore competente:
In vigore dal 13 set 2004
a)
verifica l'esistenza dei diritti del creditore;
b)
determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito;
c)
verifica le condizioni di esigibilità del credito.
Sezione 3
Ordinazione delle spese
Storico versioni
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