Art. 30

In vigore dal 13 set 2004
1.   Il pagamento delle somme dovute interviene entro un termine di quarantacinque giorni di calendario dalla data di registrazione di una domanda di pagamento ricevibile da parte dell'ufficio autorizzato dall'ordinatore competente; la scadenza di pagamento è la data valuta di addebito del conto dell'Agenzia. Una domanda di pagamento non è ricevibile se manca uno degli elementi essenziali. 2.   Il termine di cui al paragrafo 1 è di trenta giorni di calendario per i pagamenti relativi ad appalti di servizi o di forniture, salvo altrimenti disposto dal contratto. 3.   Per i contratti o convenzioni nei quali il pagamento è subordinato all'approvazione di una relazione, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono soltanto a partire dall'approvazione di detta relazione, sia esplicitamente con l'informazione al beneficiario, sia implicitamente perché il termine contrattuale d'approvazione è scaduto senza essere sospeso mediante un documento formale indirizzato al beneficiario. Il termine d'approvazione non può superare: a) venti giorni di calendario per contratti semplici relativi alla fornitura di beni e di servizi; b) quarantacinque giorni di calendario per gli altri contratti e le convenzioni di sovvenzioni; c) sessanta giorni di calendario per contratti nell'ambito dei quali le prestazioni tecniche fornite sono particolarmente complesse da valutare. 4.   Il termine di pagamento può essere sospeso dall'ordinatore competente se questi informa i creditori, in qualsiasi momento nel corso del periodo citato al paragrafo 1, che la domanda di pagamento non può essere onorata, sia perché l'importo non è dovuto, sia perché i documenti giustificativi adeguati non sono stati presentati. Se l'ordinatore viene a conoscenza di circostanze che lo inducono a dubitare dell'ammissibilità delle spese che figurano in una domanda di pagamento, può sospendere il termine di pagamento per procedere ad ulteriori verifiche, compreso un controllo sul posto, al fine di accertare, prima di effettuare il pagamento, il carattere ammissibile delle spese. L'ordinatore ne informa quanto prima il beneficiario in oggetto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data della prima registrazione della domanda di pagamento regolarmente formulata. 5.   Alla scadenza dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2, il creditore, entro i due mesi che seguono la ricezione del pagamento tardivo, può invocare interessi secondo le disposizioni seguenti: a) i tassi d'interesse sono quelli di cui all', paragrafo 2, primo comma; b) gli interessi sono dovuti per il tempo trascorso dal giorno di calendario che segue la scadenza del termine di pagamento e fino al giorno del pagamento. Il primo comma non si applica agli Stati membri. CAPO 5 Sistemi informatici
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