Art. 28

In vigore dal 13 set 2004
1.   Il pagamento deve basarsi sulla prova della conformità dell'azione corrispondente alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno o più dei seguenti atti: a) il pagamento della totalità degli importi dovuti; b) il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti: i) un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti; ii) uno o più pagamenti intermedi; iii) un pagamento a saldo degli importi dovuti. 2.   Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.
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Art. 28 Decisione (UE) 2004/658 — Testo vigente | Portale Normativo