Art. 33
In vigore dal 13 set 2004
1. Il revisore interno consiglia l'Agenzia riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria.
Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:
a)
verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche, dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;
b)
valutare l'adeguatezza e la qualità dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.
2. Il revisore interno esercita le proprie funzioni sull'insieme delle attività e dei servizi dell'Agenzia. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.
3. Il revisore interno presenta all'Agenzia una relazione con le sue constatazioni e le sue raccomandazioni. L'Agenzia provvede a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili. Il revisore interno presenta inoltre all'Agenzia una relazione annuale di revisione contabile interna che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.
4. Il direttore esecutivo trasmette annualmente al comitato direttivo una relazione che riassume il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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