Art. 28
In vigore dal 13 set 2004
1. Il pagamento deve basarsi sulla prova della conformità dell'azione corrispondente alle disposizioni dell'atto di base o del contratto, e consiste in uno o più dei seguenti atti:
a)
il pagamento della totalità degli importi dovuti;
b)
il pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità seguenti:
i)
un prefinanziamento, eventualmente frazionato in più versamenti;
ii)
uno o più pagamenti intermedi;
iii)
un pagamento a saldo degli importi dovuti.
2. Nella contabilità i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 1 sono distinti al momento dell'esecuzione.
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