Art. 22
In vigore dal 13 set 2004
1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.
2. L'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'Agenzia o dalle autorità da questa delegate.
Sezione 1
Impegno delle spese
Storico versioni
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