Art. 25
1. Quando procede all'adozione di un impegno di bilancio, l'ordinatore competente verifica quanto segue:
In vigore dal 13 set 2004
a)
l'esattezza dell'imputazione in bilancio;
b)
la disponibilità degli stanziamenti;
c)
la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, della presente decisione e della legislazione in vigore;
d)
il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.
2. Quando procede alla registrazione di un obbligo giuridico, l'ordinatore verifica quanto segue:
a)
la copertura dell'obbligo tramite il corrispondente impegno di bilancio;
b)
la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, della presente decisione e della legislazione in vigore;
c)
il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.
Sezione 2
Liquidazione delle spese
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