Art. 9
Responsabili del trattamento
In vigore dal 13 set 2004
1. Ai responsabili del trattamento spetta assicurare che tutti i trattamenti sotto il loro controllo siano conformi al regolamento.
2. In particolare, i responsabili del trattamento:
a)
informano l'RPD prima di eseguire uno o più trattamenti dei dati, destinati al conseguimento di una o più finalità correlate e prima di apportare modifiche sostanziali a un trattamento in corso. Per i trattamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del regolamento il 1o febbraio 2001, il responsabile del trattamento comunica tali informazioni senza indugio;
b)
assistono l'RPD ed il GEPD nell'esercizio delle rispettive funzioni, in particolare rispondendo alle loro richieste entro trenta giorni;
c)
adottano opportune misure tecniche ed organizzative e impartiscono istruzioni adeguate al personale dell'SGC per garantire sia la riservatezza del trattamento sia un livello di sicurezza appropriato in relazione ai rischi che il trattamento comporta;
d)
se del caso, consultano l'RPD in merito alla conformità dei trattamenti con il regolamento, in particolare quando sussistono ragioni per ritenere che taluni trattamenti siano incompatibili con gli articoli da 4 a 10 dello stesso. Essi possono inoltre consultare l'RPD e/o gli esperti in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione della Direzione generale A, l'ufficio di sicurezza e l'ufficio per la sicurezza delle informazioni (INFOSEC) su questioni relative alla riservatezza dei trattamenti e sulle misure di sicurezza adottate ai sensi dell' del regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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