Art. 9

Responsabili del trattamento

In vigore dal 13 set 2004
1.   Ai responsabili del trattamento spetta assicurare che tutti i trattamenti sotto il loro controllo siano conformi al regolamento. 2.   In particolare, i responsabili del trattamento: a) informano l'RPD prima di eseguire uno o più trattamenti dei dati, destinati al conseguimento di una o più finalità correlate e prima di apportare modifiche sostanziali a un trattamento in corso. Per i trattamenti effettuati prima dell'entrata in vigore del regolamento il 1o febbraio 2001, il responsabile del trattamento comunica tali informazioni senza indugio; b) assistono l'RPD ed il GEPD nell'esercizio delle rispettive funzioni, in particolare rispondendo alle loro richieste entro trenta giorni; c) adottano opportune misure tecniche ed organizzative e impartiscono istruzioni adeguate al personale dell'SGC per garantire sia la riservatezza del trattamento sia un livello di sicurezza appropriato in relazione ai rischi che il trattamento comporta; d) se del caso, consultano l'RPD in merito alla conformità dei trattamenti con il regolamento, in particolare quando sussistono ragioni per ritenere che taluni trattamenti siano incompatibili con gli articoli da 4 a 10 dello stesso. Essi possono inoltre consultare l'RPD e/o gli esperti in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione della Direzione generale A, l'ufficio di sicurezza e l'ufficio per la sicurezza delle informazioni (INFOSEC) su questioni relative alla riservatezza dei trattamenti e sulle misure di sicurezza adottate ai sensi dell' del regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:644:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo