Art. 6

Competenze

In vigore dal 13 set 2004
Nell'assolvimento del suo mandato e nell'esercizio delle sue funzioni l'RPD: a) ha accesso in qualsiasi momento ai dati oggetto del trattamento e a tutti gli uffici, alle installazioni per di trattamento dei dati e ai supporti di dati; b) può chiedere pareri giuridici al Servizio giuridico del Consiglio; c) può fare ricorso a servizi esterni di esperti di tecnologie dell'informazione previo consenso dell'ordinatore e conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) e alle relative norme di attuazione; d) può proporre, senza pregiudizio delle funzioni e delle competenze del GEPD, provvedimenti amministrativi all'SGC e può formulare raccomandazioni generali sulla corretta applicazione del regolamento; e) in casi specifici, può formulare altre raccomandazioni per il miglioramento concreto della protezione dei dati all'SGC e/o a tutte le altre parti interessate; f) può segnalare all'autorità che ha il potere di nomina dell'SGC qualsiasi inadempienza al regolamento da parte di un membro del personale e proporre l'avvio di un'indagine amministrativa in vista dell'eventuale applicazione dell'articolo 49 del regolamento.
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Competenze (Art. 6 Decisione (UE) 2004/644) — Testo vigente | Portale Normativo