Art. 11

Personale dell'SGC

In vigore dal 13 set 2004
1.   In particolare, tutto il personale dell'SGC contribuisce all'applicazione delle norme di riservatezza e di sicurezza del trattamento dei dati personali di cui agli del regolamento. Il membro del personale dell'SGC che abbia accesso ai dati personali effettua il trattamento degli stessi solo su istruzione del responsabile del trattamento, salvo che la legislazione nazionale o comunitaria lo richieda. 2.   Qualsiasi membro del personale dell'SGC può presentare un reclamo al GEPD senza seguire la via gerarchica per un'asserita violazione delle norme del regolamento relative al trattamento dei dati personali, come precisato nelle norme stabilite dal GEPD.
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