Art. 14

Contenuto e finalità del registro

In vigore dal 13 set 2004
1.   L'RPD tiene un registro dei trattamenti effettuati su dati personali, compilato sulla base delle notificazioni ricevute dai responsabili del trattamento. 2.   Il registro riporta almeno le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento. Tuttavia, in via eccezionale, le informazioni iscritte dall'RPD nel registro possono essere limitate quando è necessario salvaguardare la sicurezza di un determinato trattamento. 3.   Il registro funge da sommario dei trattamenti di dati personali effettuati al Consiglio. Esso fornisce informazioni agli interessati e li facilita nell'esercizio dei loro diritti di cui agli articoli da 13 a 19 del regolamento.
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Contenuto e finalità del registro (Art. 14 Decisione (UE) 2004/644) — Testo vigente | Portale Normativo