Art. 13

Procedura di notificazione

In vigore dal 13 set 2004
1.   Il responsabile del trattamento notifica all'RPD qualsiasi trattamento di dati personali mediante un formulario di notificazione disponibile sul sito Intranet dell'SGC (Protezione dei dati). La notificazione è trasmessa all'RPD per via elettronica. Una notificazione di conferma è inviata all'RPD mediante nota entro dieci giorni lavorativi. Una volta ricevuta notificazione di conferma, l'RPD la pubblica sul registro. 2.   La notificazione contiene tutte le informazioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento. L'RPD deve essere informato senza indugio di ogni modifica relativa a tali informazioni. 3.   Ulteriori norme e prassi relative alla procedura di notificazione che i responsabili del trattamento devono seguire sono inserite nelle raccomandazioni generali formulate dall'RPD.
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Procedura di notificazione (Art. 13 Decisione (UE) 2004/644) — Testo vigente | Portale Normativo