Art. 10
Persone di contatto
In vigore dal 13 set 2004
1. Senza pregiudizio delle responsabilità dell'RPD, la persona di contatto:
a)
assiste la direzione generale o unità di appartenenza tenendo un inventario di tutti i trattamenti di dati personali esistenti;
b)
assiste la direzione generale o unità di appartenenza nell'individuazione dei rispettivi responsabili del trattamento;
c)
ha il diritto di ottenere dai responsabili del trattamento e dal personale le informazioni adeguate e necessarie per l'esercizio dei propri compiti amministrativi all'interno della direzione generale o unità d'appartenenza. Ciò non include il diritto di accesso ai dati personali elaborati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento.
2. Senza pregiudizio delle responsabilità dei responsabili del trattamento, la persona di contatto:
a)
assiste i responsabili del trattamento nell'assolvimento dei loro obblighi;
b)
se del caso, facilita la comunicazione tra l'RPD ed i responsabili del trattamento.
Storico versioni
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