Art. 5

Altre funzioni

In vigore dal 13 set 2004
1.   Oltre ad assolvere il suo mandato generale, l'RPD: a) funge da consulente per l'autorità che ha il potere di nomina dell'SGC e per i responsabili del trattamento su questioni relative all'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati. L'RPD può essere consultato dall'autorità che ha il potere di nomina, dai responsabili del trattamento, dal comitato del personale e da qualsiasi persona, senza seguire la via gerarchica, su qualsiasi aspetto riguardante l'interpretazione o l'applicazione del regolamento; b) indaga, di propria iniziativa o su iniziativa dell'autorità che ha il potere di nomina, dei responsabili del trattamento, del comitato del personale o di qualsiasi persona fisica, sulle questioni e sui fatti direttamente collegati con l'esercizio delle sue funzioni e di cui viene a conoscenza e riferisce in merito all'autorità che ha il potere di nomina o alla persona che lo ha incaricato dell'indagine. Se lo ritiene opportuno, provvede ad informare di conseguenza tutte le altre parti interessate. Se il reclamo emana da una persona fisica o è presentato per conto di una persona fisica, l'RPD deve, nella misura del possibile, garantire la riservatezza della richiesta, a meno che l'interessato non acconsenta in modo inequivocabile ad un trattamento diverso; c) coopera nell'espletamento delle sue funzioni con i responsabili della protezione dei dati delle altre istituzioni ed organismi comunitari, in particolare mediante scambi di esperienze e migliori prassi; d) rappresenta l'SGC in tutte le questioni relative alla protezione dei dati; fatta salva la decisione 2004/338/CE, Euratom, ciò può includere la partecipazione dell'RPD ai comitati o consessi pertinenti a livello internazionale; e) presenta una relazione annuale sulle sue attività al Segretario Generale aggiunto del Consiglio e la rende accessibile al personale. 2.   Fatti salvi l', lettera b), l', paragrafo 1, lettere b) e c), e l', l'RPD ed il suo personale non divulgano le informazioni e i documenti ottenuti nell'esercizio delle loro funzioni.
Storico versioni

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