Art. 3
Nomina e status del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 13 set 2004
1. Il segretario generale aggiunto del Consiglio nomina l'RPD e comunica la nomina al garante europeo della protezione dei dati (in seguito denominato «il GEPD»). L'RPD riferisce direttamente al segretario generale aggiunto del Consiglio.
2. Il mandato dell'RPD ha durata triennale, rinnovabile due volte.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'RPD agisce in indipendenza ed in cooperazione con il GEPD. In particolare, l'RPD non può ricevere dall'autorità che ha il potere di nomina dell'SGC o da chiunque altro istruzioni riguardo all'applicazione interna delle disposizioni del regolamento o la sua cooperazione con il GEPD.
4. L'esercizio delle funzioni e degli obblighi da parte dell'RPD è valutato previa consultazione del GEPD. L'RPD può essere destituito dalle sue funzioni solo con il consenso del GEPD, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
5. Fatta salva la procedura prevista per la sua nomina, l'RPD è informato di tutti i contatti con l'esterno relativi all'applicazione del regolamento, segnatamente riguardo all'interazione con il GEPD.
6. Fatte salve le pertinenti disposizioni del regolamento, l'RPD ed il suo personale sono soggetti ai regolamenti e alle normative applicabili ai funzionari ed altri agenti delle Comunità europee.
Storico versioni
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