Art. 8

Autorità che ha il potere di nomina

In vigore dal 13 set 2004
1.   In caso di reclamo ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 per una violazione del regolamento, l'autorità che ha il potere di nomina consulta l'RPD, che dovrebbe formulare un parere per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Se al termine di questo periodo l'RPD non ha trasmesso il parere all'autorità che ha il potere di nomina, questo non è più necessario. L'autorità che ha il potere di nomina non è vincolata dal parere dell'RPD. 2.   L'RPD è informato quando sono esaminate questioni che hanno o potrebbero avere implicazioni sulla protezione dei dati.
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Autorità che ha il potere di nomina (Art. 8 Decisione (UE) 2004/644) — Testo vigente | Portale Normativo