Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 set 2004
Ai fini della presente decisione e fatte salve le definizioni contenute nel regolamento s'intende per: a) «responsabile del trattamento»: l'istituzione, la direzione generale, la direzione, la divisione, l'unità o qualsiasi altro ente organizzativo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali, come indicato nella notificazione da inviare al responsabile della protezione dei dati (in seguito denominato «l'RPD») a norma dell' del regolamento; b) «persona di contatto»: l'assistente amministrativo o gli assistenti amministrativi della direzione generale o qualsiasi altro membro del personale designato, previa consultazione dell'RPD dalla direzione generale di appartenenza come suo rappresentante per occuparsi, in stretta collaborazione con l'RPD, delle questioni relative alla protezione dei dati; c) «personale dell'SGC»: tutti i funzionari del Segretariato generale del Consiglio (in seguito denominato «l'SGC») e qualsiasi altra persona soggetta allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 259/68 (6), in seguito denominato «statuto del personale»), o impiegata presso l'SGC su base contrattuale (persone in formazione, consulenti, dipendenti di ditte appaltatrici, funzionari distaccati dagli Stati membri). SEZIONE 2 IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
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