Definizione data dalla norma indicata.
tutti i funzionari del Segretariato generale del Consiglio (in seguito denominato «l'SGC») e qualsiasi altra persona soggetta allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 259/68 (6), in seguito denominato «statuto del personale»), o impiegata presso l'SGC su base contrattuale (persone in formazione, consulenti, dipendenti di ditte appaltatrici, funzionari distaccati dagli Stati membri). SEZIONE 2 IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Fonte: dec-2004-09-13-644 — art. 2 →