Art. 19

Diritto di blocco

In vigore dal 13 set 2004
Il responsabile del trattamento tratta prontamente ogni richiesta di blocco dei dati a norma dell’ del regolamento. La richiesta specifica i dati in questione e i motivi del blocco. Prima che i dati siano sbloccati, il responsabile del trattamento ne informa l'interessato che ha presentato la richiesta.
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Diritto di blocco (Art. 19 Decisione (UE) 2004/644) — Testo vigente | Portale Normativo