Art. 20

Diritto di cancellazione

In vigore dal 13 set 2004
L'interessato può chiedere al responsabile del trattamento la pronta cancellazione dei dati in caso di trattamento illecito, in particolare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 10 del regolamento. La richiesta specifica i dati in questione e fornisce le motivazioni o la prova dell’illiceità del trattamento. Nei sistemi automatici di archiviazione, la cancellazione va assicurata in linea di massima mediante ogni dispositivo tecnico adeguato, che escluda la possibilità di successivi trattamenti dei dati cancellati. Se la cancellazione per motivi tecnici non è possibile, il responsabile del trattamento, previa consultazione dell'RPD e della persona interessata, procede all’immediato blocco dei dati in questione.
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