Art. 23

Decisioni individuali automatiche

In vigore dal 13 set 2004
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a decisioni individuali automatiche ai sensi dell' del regolamento, salvo che la decisione sia espressamente autorizzata dalla normativa nazionale o comunitaria o da una decisione del GEPD volta a salvaguardare gli interessi legittimi dell’interessato. In entrambi i casi l'interessato ha l’opportunità di esprimere anticipatamente il proprio parere e di consultare l'RPD.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:644:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Decisioni individuali automatiche (Art. 23 Decisione (UE) 2004/644) — Testo vigente | Portale Normativo