Art. 23
Decisioni individuali automatiche
In vigore dal 13 set 2004
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a decisioni individuali automatiche ai sensi dell' del regolamento, salvo che la decisione sia espressamente autorizzata dalla normativa nazionale o comunitaria o da una decisione del GEPD volta a salvaguardare gli interessi legittimi dell’interessato. In entrambi i casi l'interessato ha l’opportunità di esprimere anticipatamente il proprio parere e di consultare l'RPD.
Storico versioni
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