Art. 9

Casi di inammissibilità del ricorso

In vigore dal 24 gen 2025
1. Il Presidente dichiara inammissibile il ricorso quando: a) è presentato senza la previa proposizione del reclamo; b) è presentato dopo la scadenza dei termini di cui all', comma 2; c) ha ad oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, oppure di cui il ricorrente sia venuto a conoscenza, prima di tre anni dalla data di proposizione del reclamo; d) è presentato con modalità diverse da quelle indicate dall', comma 4, o da un soggetto non legittimato; e) è presentato senza documentazione; f) ha ad oggetto controversie diverse da quelle indicate dall' o non derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione; g) è privo dell'esatta individuazione del ricorrente, dell'impresa o dell'intermediario; h) è privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste; i) è proposto nei confronti di un soggetto che, alla data di presentazione del ricorso, ha perso la qualifica di impresa o di intermediario a seguito di provvedimenti emanati ai sensi del codice delle assicurazioni che ne hanno disposto la revoca o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio o la liquidazione coatta amministrativa o la cancellazione dal registro unico degli intermediari; l) ha ad oggetto una controversia che, alla data di presentazione del ricorso, era già pendente davanti all'autorità giudiziaria o all'arbitro assicurativo, o per la quale è pendente altra procedura di risoluzione alternativa della controversia.
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