Art. 12

Esecuzione della decisione, pubblicità dell'inadempimento

In vigore dal 24 gen 2025
Esecuzione della decisione, pubblicità dell'inadempimento 1. L'impresa o l'intermediario danno esecuzione alla decisione entro trenta giorni dalla sua comunicazione e nei successivi cinque giorni trasmettono alla segreteria tecnica apposita documentazione. Ai fini di cui al comma 2, la mancata comunicazione dell'avvenuto adempimento equivale a inadempienza. 2. L'inosservanza di quanto previsto al comma 1 è resa nota, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, a cura della segreteria tecnica mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet dell'arbitro assicurativo per un periodo di cinque anni. Entro quindici giorni dalla pubblicazione sul sito dell'arbitro assicurativo, l'impresa o l'intermediario ne danno pubblicità a loro volta per sei mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet, informandone senza indugio la segreteria tecnica. Le modalità operative del presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni emanate dall'IVASS ai sensi dell'. 3. Decorso il termine di cinque anni di cui al comma 2, la segreteria tecnica cancella la pubblicazione. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, il collegio può disporre la cancellazione su istanza di parte, se: a) è intervenuta una sentenza definitiva dell'Autorità giudiziaria favorevole all'impresa o all'intermediario; b) l'impresa o l'intermediario hanno comunicato l'adempimento integrale della decisione, ancorchè tardivo, o il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti.
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Esecuzione della decisione, pubblicità dell'inadempimento (Art. 12 Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonche' dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.) — Testo vigente | Portale Normativo