Art. 13

Rinvio alle disposizioni tecniche e di attuazione

In vigore dal 24 gen 2025
Rinvio alle disposizioni tecniche e di attuazione 1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'IVASS adotta disposizioni tecniche e attuative di dettaglio quanto a: a) adesione all'arbitro assicurativo; b) procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio; c) modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio; d) attività della segreteria tecnica; e) adempimenti per la presentazione del ricorso all'arbitro assicurativo; f) adempimenti successivi alla decisione; g) pubblicità dell'inosservanza della decisione. 2. L'operatività dell'arbitro assicurativo è dichiarata dall'IVASS con proprio provvedimento, da pubblicarsi sul proprio sito internet, a conclusione di quanto previsto al comma 1, e comunque non oltre il termine di cinque mesi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche ed attuative di cui al comma 1.
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