Art. 11
Fase decisoria
In vigore dal 24 gen 2025
1. Formato il fascicolo, la segreteria tecnica lo rimette al collegio dandone contestualmente comunicazione alle parti.
2. Il collegio, ricevuto il fascicolo, decide a maggioranza dei componenti entro novanta giorni. Il termine può essere prorogato per una sola volta dal collegio fino a ulteriori novanta giorni in caso di controversie particolarmente complesse e la segreteria tecnica ne dà comunicazione alle parti.
3. Quando il ricorso è presentato nei confronti dell'impresa e nei confronti dell'intermediario, in assenza dell'accordo di cui all', comma 2, lettera b), il componente individuato dal presidente acquisisce le eventuali osservazioni dell'altro componente e le trasmette contestualmente al collegio.
4. Nelle controversie di cui all', comma 4, lettera b, numero 1), e, su concorde richiesta delle parti, negli altri casi di cui all' comma 4, il collegio, se ritiene accertato il diritto, liquida il danno o determina la prestazione dovuta, secondo equità, sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti.
5. La decisione del ricorso è motivata.
6. Il collegio può formulare proposte conciliative che la segreteria tecnica comunica alle parti. Decorsi dieci giorni dalla comunicazione, in assenza di adesione delle parti, la decisione del ricorso prosegue innanzi al collegio. Il termine non è computato in quello di cui al comma 2.
7. Il collegio dichiara:
a) l'estinzione del procedimento nel caso di rinuncia espressa al ricorso;
b) l'improcedibilità nel caso di proposizione, successivamente alla presentazione del ricorso, di domanda giudiziale o di instaurazione di altra procedura di risoluzione stragiudiziale per la medesima controversia;
c) la cessazione della materia del contendere in caso di sopravvenuto accordo delle parti o di accettazione della proposta ai sensi del comma 6.
8. Oltre ai casi di cui all', comma 1, il collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell', comma 3, non può disporre.
9. La segreteria tecnica comunica alle parti la decisione assunta dal collegio.
Storico versioni
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