Art. 6

Segreteria tecnica

In vigore dal 24 gen 2025
1. L'attività di segreteria tecnica per il collegio è svolta dall'IVASS. 2. La segreteria tecnica: a) cura gli adempimenti necessari per la costituzione ed il funzionamento del collegio; b) collabora all'ordinato e corretto svolgimento dei procedimenti, provvede alla formazione del fascicolo e alle comunicazioni alle parti; c) provvede all'informativa al pubblico sulle attività svolte dall'arbitro assicurativo, curando l'aggiornamento del relativo sito internet; d) cura gli adempimenti connessi alla partecipazione dell'arbitro assicurativo alla rete Fin.Net. e fornisce supporto per lo svolgimento delle funzioni esercitate dall'IVASS in qualità di Autorità nazionale competente sull'arbitro assicurativo ai sensi dell'articolo 141-octies del codice del consumo.
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Segreteria tecnica (Art. 6 Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonche' dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.) — Testo vigente | Portale Normativo