Art. 1

Definizioni

In vigore dal 24 gen 2025
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa»; Visto in particolare l'articolo 187.1, comma 1, del codice delle assicurazioni private il quale prevede che i soggetti di cui all', comma 1, lettere a) e d), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione; Visto altresì, l'articolo 187.1, comma 2, del codice delle assicurazioni private il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy), di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 del medesimo articolo 187.1, i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela; Visto l', comma 4, del citato decreto legislativo n. 68 del 2018, secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sono determinate, in modo da gravare il minimo possibile sugli utenti, le modalità di contribuzione da parte degli stessi, al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro delle imprese e del made in Italy), su proposta dell'IVASS, adottato ai sensi dell', comma 4, del citato decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante determinazione delle modalità di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visti altresì, gli , comma 2, e 191, comma 1, lettera b), numero 1, lettere o), p), q) e comma 3 del codice delle assicurazioni private, secondo cui l'IVASS emana regolamenti ed altre disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il sistema di governo societario, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, anche al fine di garantire l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative; Visto il codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare l'articolo 143, nonché la Parte V, Titolo II-bis, introdotta dall', comma 1, del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, concernente la «risoluzione extragiudiziale delle controversie»; Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante «Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)»; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, contenente «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»; Considerato che l'adesione degli operatori a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce un utile strumento per migliorare i rapporti con la clientela e la fiducia del pubblico nei prestatori di servizi assicurativi, con effetti positivi anche sul contenimento dei rischi legali e reputazionali delle imprese e degli intermediari assicurativi; Considerato che ai sensi dell', commi 1 e 3, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento del procedimento di mediazione o di quello istituito in attuazione dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e di contratti assicurativi; Considerato altresì, che la procedura di negoziazione assistita di cui all', commi 1 e 5, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativamente alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e che il procedimento disciplinato dall'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private può tener luogo della negoziazione assistita essendo ad essa alternativo; Ritenuto che la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela nei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie vadano assicurate da regole procedimentali uniformi e che l'imparzialità e la rappresentatività degli organi decidenti richiedano una composizione dei medesimi rimessa a soggetti effettivamente rappresentativi dei diversi interessi coinvolti; Su proposta dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; Acquisito il formale concerto del Ministro della giustizia; Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 febbraio 2023 e del 27 agosto 2024, a seguito dei quali sono state apportate le necessarie modifiche agli del decreto; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota n. 20006 del 30 settembre 2024, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Arbitro Assicurativo: il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal presente regolamento; b) clientela: qualsiasi soggetto, diverso da chi svolge in via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario se la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività, che ha o ha avuto con un'impresa o un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi o al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa, o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative; c) codice delle assicurazioni: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) codice del consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; e) impresa: l'impresa di assicurazione con sede legale in Italia o la sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione con sede legale in un Paese terzo, iscritte all'albo delle imprese di cui agli , comma 4 e 28, comma 5, del codice delle assicurazioni e l'impresa di assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo spazio economico europeo, iscritta negli elenchi I e II in appendice all'albo ai sensi dell'articolo 26 di detto codice; f) intermediario: l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, con residenza o sede legale in Italia iscritto al registro unico degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, del codice delle assicurazioni e l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, con residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo spazio economico europeo che svolge l'attività di cui all'articolo 116-quater o all'articolo 116-quinquies di detto codice ed è iscritto nel relativo elenco annesso al registro unico; g) IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; h) collegio: l'organo abilitato a decidere sulle controversie sottoposte all'arbitro assicurativo in conformità al presente regolamento; i) reclamo: una dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela, avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativi ad un contratto assicurativo, ricevuta da un'impresa o da un intermediario; l) rete Fin.Net: la rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari nello spazio economico europeo, istituita sulla base della raccomandazione della Commissione europea 98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo; m) segreteria tecnica: l'unità organizzativa dell'IVASS che svolge l'attività di supporto all'arbitro assicurativo.
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