Art. 3

Controversie rimesse alla cognizione dell'arbitro assicurativo

In vigore dal 24 gen 2025
Controversie rimesse alla cognizione dell'arbitro assicurativo 1. Sono rimesse alla cognizione dell'arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, aventi le caratteristiche di cui al comma 3, e come oggetto l'accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l'inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del codice delle assicurazioni inerenti all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa. 2. Sono escluse dalla competenza dell'arbitro assicurativo le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, di cui all', comma 1, lettere p) e q), del codice delle assicurazioni e le controversie di cui al comma 1 relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., nonché le fattispecie di cui all', comma 1, lettera r), del codice delle assicurazioni. 3. Le controversie sono esclusivamente documentali, ferma restando la facoltà dell'arbitro assicurativo di sentire le parti nei casi di cui all', comma 4. L'arbitro assicurativo non può disporre l'espletamento di perizie tecniche nè l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali. 4. La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro purchè essa non superi i seguenti importi: a) per le controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita ai sensi dell', comma 1, del codice delle assicurazioni: 1) euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso; 2) euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal numero 1), e i contratti degli altri rami vita; b) per le controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell', comma 3 del codice delle assicurazioni: 1) euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile. Su tali controversie l'arbitro assicurativo decide ai sensi dell', comma 5; 2) euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:imprese.italy.made.ministero:decreto:2024-11-06;215#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controversie rimesse alla cognizione dell'arbitro assicurativo (Art. 3 Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonche' dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.) — Testo vigente | Portale Normativo