Art. 5

Funzionamento del collegio e attribuzioni del presidente

In vigore dal 24 gen 2025
Funzionamento del collegio e attribuzioni del presidente 1. Il collegio è regolarmente costituito e delibera con la presenza di cinque componenti. 2. In caso di necessità il presidente dispone che il collegio si riunisca in videoconferenza con un sistema di collegamento individuato dalle disposizioni emanate dall'IVASS ai sensi dell'. 3. Ai fini di cui al comma 1 il componente del collegio comunica senza indugio al presidente e alla segreteria tecnica ogni eventuale causa di incompatibilità, impedimento o conflitto di interessi, ai fini della sua eventuale astensione e sostituzione. 4. Il presidente di ciascun collegio: a) sovraintende al funzionamento del collegio ed allo svolgimento del procedimento, provvede all'individuazione del relatore per ciascun ricorso, fissa il calendario delle riunioni, assicura l'adeguatezza della composizione del collegio rispetto alle parti coinvolte nella controversia e decide sui casi di cui al comma 3; b) dichiara l'inammissibilità del ricorso, l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del procedimento o la cessazione della materia del contendere; c) propone al collegio di decidere il ricorso ai sensi dell', comma 5, o di presentare alle parti proposte conciliative; d) provvede, anche d'ufficio, alla correzione di meri errori materiali contenuti nella decisione.
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Funzionamento del collegio e attribuzioni del presidente (Art. 5 Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonche' dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.) — Testo vigente | Portale Normativo