Art. 7

Criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie

In vigore dal 24 gen 2025
Criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie 1. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del presente regolamento. 2. Le modalità di contribuzione degli utenti al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ivi inclusa la relativa misura, sono determinate con il decreto di cui all', comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68. 3. Salvo i casi di cui al comma 4, la decisione con cui il collegio accoglie in tutto o in parte il ricorso dispone che l'impresa versi un importo pari a duecento euro e l'intermediario versi un importo di cento euro quale contributo alle spese della procedura. 4. I contributi di cui al comma 3: a) non sono dovuti se la decisione sul ricorso riconosce al ricorrente un importo uguale o inferiore a quello della eventuale proposta conciliativa formulata dall'impresa o dall'intermediario prima della presentazione del ricorso e rifiutata dal ricorrente; b) sono dimezzati se la decisione sul ricorso riconosce al ricorrente un importo uguale o inferiore a quello della eventuale proposta conciliativa formulata dall'impresa o dall'intermediario dopo la presentazione del ricorso e rifiutata dal ricorrente.
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